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Foglio di via ingiustificato, il Tar boccia la Questura

I giudici hanno annullato un “rientro coatto” emesso nel 2011 contro una studentessa lombarda: secondo la Questura era da considerare una persona “pericolosa” solo per l’aver partecipato ad alcune manifestazioni.

01 Febbraio 2013 - 10:24

Un foglio di via da Bologna emesso con troppa facilità, in altre parole non giustificato. A contestare duramente il comportamento della Questura sono i giudici del Tar, che hanno annullato il “rientro coatto” nel suo paese d’origine, in Lombardia, ordinato nel 2011 ad una studentessa. La ragazza aveva subito presentato ricorso: il Tribunale aveva già concesso la sospensiva del provvedimento, ora è arrivata anche la sentenza vera e propria che le dà pienamente ragione.

Il foglio di via era stato motivato dalla Questura “con un giudizio di pericolosita’ per la sicurezza pubblica, desunto da diversi elementi di fatto, tutti riconducibili a condotte poste in essere nell’ambito di attivita’ di militanza politica”. Ma nel concreto, di cosa si sta parlando? Semplicemente dell’aver partecipato ad alcune manifestazioni.

Troppo poco non solo per il semplice buon senso, ma anche per il Tar: “In un provvedimento, invero, caratterizzato da un’ampia discrezionalita’, come il foglio di via obbligatorio, di natura cosi’ fortemente restrittiva e comportante immediati e sconvolgenti effetti sulla sfera giuridica e personale del ricorrente- hanno scritto i giudici- e’ necessario svolgere un’attenta stringente indagine su tutti gli elementi che giustificano l’adozione dell’atto”.

Il giudizio del Tar sull’operato della Questura non lascia dubbi. Il foglio di via contro la studentessa “prende in considerazione anche circostanze non apprezzabili ai fini del giudizio sulla pericolosità”, recita la sentenza, come “la mera identificazione della ricorrente nel corso di iniziative di protesta, in particolare contro l’approvazione del decreto Gelmini” o “la mera presentazione del preavviso per lo svolgimento del corteo nazionale del 16 aprile” 2011. In un caso, poi la ragazza e’ stata denunciata per manifestazione non autorizzata ma non si e’ tenuto conto della richiesta di archiviazione arrivata poco dopo.

Per il Tar, dunque, “sotto il primo profilo sfugge il nesso tra il giudizio di pericolosita’ e la mera partecipazione a una protesta, contro la cosiddetta riforma Gelmini, cui hanno aderito migliaia di persone”. Lo stesso vale per la manifestazione del 16 aprile. Entrambe le cose “non comportano alcun disvalore ai fini della valutazione della condotta, eppure sono stati illogicamente considerati in senso negativo, pur costituendo soltanto libero esercizio di liberta’ costituzionalmente garantite”. Quanto al fatto che non si e’ tenuto conto della richiesta di archiviazione, “vi e’ stata una rappresentazione soltanto parziale del fatto”. Dunque, decide il Tar, il foglio di via va annullato.

Soddisfatto il legale della studentessa, Simone Sabattini: “In sede di dibattimento siamo riusciti a provare che la ragazza e’ a Bologna principalmente per motivi di studio” e “non e’ mai stata protagonista di fatti violenti”. Al di là di questo singolo caso, però, resta un senso di amarezza “perche’ la Questura ha utilizzato in modo frequente questi provvedimenti che sono straordinari per persone assolutamente non pericolose”, aggiunge l’avvocato.