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Ex Galaxy, “da sei mesi senza residenza” [audio+comunicati]

Esposti striscioni dagli inquilini della stuttura di via Fantin. Frascaroli aveva promesso pratiche sbloccate entro inizio mese, ma a oggi è tutto fermo.

24 Marzo 2016 - 16:50

> Un attivista di Social Log ai microfoni dell’inviato di Zic:

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Residenza subito per gli inquilini del Galaxy! Basta con l’attesa!

Galaxy - © Michele LapiniLo scorso mese abbiamo avanzato tre istanze rivendicative del Comitato Inquilini Galaxy con Social Log: l’ottenimento delle residenze per una parte degli abitanti della struttura che ne sono tuttora privi, la contrattazione in base al reddito del canone, e la contrattazione del punteggio ERP per i residenti nelle strutture di transizione abitativa. Durante un colloquio con l’assessore al welfare Frascaroli era stata riconosciuta la ragionevolezza delle istanze e per quanto riguarda l’ottenimento delle residenze l’immediata soluzione entro la prima settimana di marzo. Con l’iniziativa di oggi vogliamo denunciare pubblicamente che i nuclei famigliari che rivendicavano l’urgenza di avere l’accesso al diritto alla residenza ne sono ancora privati.

Denunciamo il carattere discriminatorio, vessatorio, e per giunta antigiuridico nei confronti delle 11 famiglie che da sei mesi sono in attesa della residenza e che per volontà di Asp, e nella completa indifferenza dei servizi sociali, si ritrovano a vivere ancora in una sorta di “regime da articolo 5 del Piano Casa“, pur essendo stati violentemente sgomberati dall’ex Telecom e da 6 mesi alloggiati nella struttura di transizione allestita dal comune di Bologna. E’ un paradosso inammissibile che nell’unica città italiana dove l’articolo 5 è stato messo in discussione tramite il riallaccio dell’utenza idrica negli stabili occupati di via Mario de Maria ed Ex Telecom, provocando anche l’apertura di fascicoli nei confronti dell’amministrazione da parte della procura, numerose famiglie si trovino private di un diritto fondamentale come la residenza in una struttura di transizione abitativa. Qual’è la ragione di questa discriminazione? Perché dopo lo sgombero dell’ex Telecom si continua a vessare alcune famiglie? Perché l’Asp si comporta così? Perché gli alti dirigenti dei servizi sociali fanno finta di non sapere?

Questa situazione è inaccettabile e rivendichiamo l’urgenza di ottenere le residenze per tutti gli abitanti del Galaxy e di aprire un tavolo di contrattazione legato al canone e alla revisione del punteggio per la graduatoria Erp per tutti i nuclei famigliari residenti in strutture di transizione abitativa. In caso contrario siamo pronti a dare battaglia!

Residenza subito!
Canone adeguato al reddito!
10 punti Erp per la transizione abitativa!

Comitato Inquilini Galaxy con Social Log

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Antigiuridicità dell’Asp per la negazione delle residenze agli inquilini Galaxy
Nota a cura dello sportello legale di Social Log

Aggiungiamo che dal punto di vista giuridico in Italia l’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente svolge diverse funzioni: quella di rilevare la presenza stabile di determinate persone in un comune, al fine di consentire all’amministrazione pubblica di pianificare ed erogare servizi alla persona, e di consentire l’accesso a diritti garantiti quali assistenza sociale, sanità, istruzione, casa. Nonostante le importantissime funzioni che la residenza assolve, spesso in Italia essa risulta negata, è il caso emblematico dell’articolo 5 del D/L 47/2014, ma è anche il caso delle difficoltà enormi riportate dai rifugiati e dai richiedenti asilo nell’iscrizione ai registri anagrafici e che hanno portato il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa a sottolineare, nel rapporto stilato durante la sua visita in Italia nel luglio del 2012, come “alcuni enti locali impongono requisiti documentali irragionevoli, se non addirittura delle restrizioni per l’iscrizione anagrafica e la residenza, che sono fondamentali per accedere a molti programmi di assistenza sociale”.

Il Codice Civile definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 co. 2 C.C.) distinguendola dal domicilio, definito, invece, come il luogo ove essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 co. 1 C.C.). Mentre quest’ultimo istituto rappresenta la sede delle attività a carattere prevalentemente economico dell’individuo, la residenza civilistica esprime il luogo della durevole presenza della persona, tendenzialmente, ma non esclusivamente, legata alla dimensione personale e familiare, con quel carattere di stabilità a cui consegue la rilevanza pubblica per l’iscrizione nelle liste anagrafiche del comune di riferimento. La giurisprudenza distingue due elementi all’interno del concetto di giurisprudenza, il primo è quello oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, il secondo è quello soggettivo, caratterizzato dalla volontà di voler rimanere in quel luogo, esso infatti si evince dai comportamenti, dalle consuetudini di vita, dal quotidiano sviluppo delle relazioni sociali. Quanto al luogo, materialmente inteso, da considerarsi come dimora, qualora sia soddisfatto l’imprescindibile requisito dell’abitualità della permanenza, non vi sono particolari limiti poiché, secondo la circolare del Ministero dell’Interno n. 8 del 1995 “non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell’alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes”.

Nel caso Galaxy entrambi gli elementi sono pienamente soddisfatti, l’elemento oggettivo (il criterio più importante) dato dall’abitualità della dimora, si riscontra nella permanenza continuata e duratura del nucleo familiare, accertata addirittura da un organismo semi pubblico come ASP che ivi svolge funzioni di portierato con presenza costante 24 ore su 24. Per chi dimora abitualmente al Galaxy però, nonostante la presenza di un patto d’intesa, il titolo che giustifica la permanenza nella struttura e la presa in carico, relativamente all’emergenza abitativa, da parte del comune di Bologna della famiglia, la residenza non costituisce più un diritto. In tale struttura si è assistito, infatti, ad un trattamento discriminatorio e antigiuridico, che ha prodotto una situazione incerta sia da un punto di vista del diritto alla residenza, che dei meccanismi con cui la stessa struttura viene gestita. Questo comportamento attesta un palese violazione della Circ. Min. Interno n. 8 del 1995 e n. 2 del 1997, secondo cui “devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l’iscrizione anagrafica, quali indagini preventive sulle condizioni personali o particolare produzione documentale non richiesta dalla legge”. Infatti, secondo tale Circolare del Ministero dell’Interno, “la funzione dell’anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch’essi degni di considerazione, quale ad esempio l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico”. La circolare dunque dovrebbe inibire quelle prassi locali volte al rifiuto di iscrizione anagrafica presso abitazioni non convenzionali, essendo già state chiarite le contraddizioni prodotte dalla legge 94/2009, c.d. legge sicurezza, che ha modificato l’art. 1 della Legge anagrafica n. 1228/54, disponendo che “L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”, con la sentenza della Cassazione Sez. III 6 agosto 2004 n. 15199 e del Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 4849/201. In cui si stabilisce che “Tale facoltà non determina un vero e proprio sub procedimento necessario, del procedimento di trasferimento della residenza anagrafica, sicché la mancanza dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo. Il cambio di residenza infatti si denuncia solo dopo il verificarsi del mutamento della situazione di fatto da accertare (ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1228 del 1954 ), ossia dopo il trasferimento di residenza sicché l’avvenuto cambio di residenza in immobile che sia (ma tale non risulti) inidoneo dal punta di vista igienico sanitario non preclude astrattamente l’iscrizione all’anagrafe. In questo quadro va ricordato che va sempre valutata con estrema prudenza l’ipotesi del rigetto della domanda di iscrizione anagrafica, essendo produttiva di danni risarcibili”.

Un ultima considerazioni è volta a chiarire che neanche la permanenza in una struttura, che per caratteristiche non può essere considerata come casa, valgano ad escludere la richiesta di residenza. Prendendo in esame la normativa dettata dall’art. 6, co. 7 del TU immigrazione, si evince che la permanenza superiore a 3 mesi in un centro d’accoglienza costituisce dimora abituale e pertanto legittima la richiesta di iscrizione anagrafica. La permanenza nelle strutture di accoglienza, tra cui anche il Galaxy, può configurarsi tra le convivenze anagrafiche previste dall’art. 5 Regolamenti anagrafico d.p.r. 223/89, in quanto ospitano persone coabitanti per motivi di assistenza. A capo della convivenza la legge pone un responsabile (art. 6 co. 2 Regolamento anagrafico), che ha una propria posizione anagrafica autonoma e che è, normalmente, chi dirige la struttura mediante apposito incarico professionale. Questi è il responsabile delle dichiarazioni anagrafiche degli ospiti, e pertanto ne dichiara all’anagrafe la dimora abituale, quindi ne chiede l’iscrizione anagrafica, nonché l’uscita dal centro e l’avvio della pratica di cancellazione. Non essendo escluso dalla legge, anche l’ospite stesso può chiedere la residenza, ma, in tali casi, l’ufficiale d’anagrafe, in sede di accertamento, potrebbe comunque interpellare il responsabile per verificare l’effettiva abitualità della dimora presso il centro. In ogni caso, il responsabile della convivenza non ha potere discrezionale in merito all’iscrizione anagrafica e non può dunque ad essa opporsi, qualora ne ricorrano i requisiti di legge.

Come già detto i requisiti per gli inquilini del Galaxy sono tutti soddisfatti, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, il rifiuto da parte di ASP, ente gestore della struttura, di procedere all’iscrizione anagrafica solo per alcune famiglie, configura dunque, come precedentemente affermato, un comportamento antigiuridico e discriminatorio.

Lo sportello legale di Social Log