Acabnews Bologna

A votare per il nuovo sindaco… quando?

Sentendo le varie dichiarazioni dei politici bolognesi viene da domandarsi se non sarebbe da sanzionare un ceto politico che opera con le leggi come se giocasse alle tre carte.

08 Febbraio 2010 - 16:47

Hanno chiamato a raccolta i bolognesi e si sono trovati poco meno di duecento davanti alla Prefettura, per lo più ex consiglieri comunali del centro-sinistra, dirigenti del PD e dei partitini della ex maggioranza che sosteneva il sindaco Delbono. La richiesta era di elezioni a giugno 2010 e protestavano contro il mancato decreto per l’Election Day per accorpare, a Bologna, le elezioni regionali con nuove elezioni comunali .
Quello sparuto drappello davanti al “Palazzo del Governo” ci credeva poco ed era poco credibile nelle sue richieste, così come continua ad esser poco credibile il segretario provinciale del PD, Andrea De Maria, che, dal giorno delle dimissioni del sindaco, ha continuato a “ringraziare” Delbono per “aver anteposto le sue questioni personali agli interessi della città”.
Verrebbe da dire: ci è o ci fa?… ma poi, dato che non la smette con le sue perle di saggezza da ex enfant prodige della politica bolognese, siamo costretti a registrare anche le sue ultime dichiarazioni: “Chi ha a cuore Bologna deve fare in modo che si voti il prima possibile, cioè a giugno. Vedremo se i parlamentari Pdl avranno la schiena dritta e anteporranno l’interesse della città a quello di parte… Dal Pdl arrivano dichiarazioni gravissime. Così si dà uno schiaffo alla città e alle categorie economiche, oltre che al consiglio comunale di Bologna, che aveva votato un ordine del giorno bipartisan”.
Ci interessa poco confutare le parole del segretario provinciale del PD, però, dato che l’hanno smenata per anni con la questione della legalità, proponendocela in tutte le salse, ultimamente hanno preso l’abitudine di proporci soltanto la salsa che fa comodo a loro.
Allora, andiamo a vedere cosa dice la legge su questa materia.
E’ utile partire dal testo dell’Art. 53 del D.Lgs. n. 267/2000, ossia del testo unico sull’ordinamento degli enti locali.
Una prima annotazione sulle date di approvazione. Il testo, che agli Atti parlamentari reca la data del 18 agosto 2000, è apparso sulla Gazzetta Ufficiale il successivo 28 settembre. A guidare il governo c’era allora Giuliano Amato, espressione di una maggioranza di centrosinistra che avrebbe dato il meglio di sé, dal punto di vista amministrativo, con la geniale modifica del Titolo V della Costituzione, per arrivare a perdere trionfalmente le elezioni del 2001.
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Articolo 53. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia
1)In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2) Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59.
3) Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4) Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.
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Quello che riguarda il “caso Bologna” è il comma 3.

Il comma 4 del titolo 1, art. 1 recita:
“4. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.”

Quattro mesi dopo, la maggioranza di centrosinistra, approvando la legge costituzionale n. 3/2001, (la suddetta riforma del Titolo V), abrogò l’art. 128 attraverso l’Art. 9 comma 2.

Volendo ragionare “in un quadro di legalità”, viene da chiedersi se non sarebbe da sanzionare un ceto politico che opera con le leggi come se giocasse alle tre carte…